È ammessa solamente a favore di chi non ha figli minorenni o di chi ha figli maggiorenni che vi acconsentono.
Il divario minimo tra adottante e adottato è di diciotto anni. Non esistono invece limiti di età massima per l’adottato, né per l’adottante.
Possono adottare le coppie sposate, i singoli, le persone coniugate, purché con il consenso del coniuge.
L’adozione dei figli naturali da parte dei loro genitori è vietata.
Occorre il consenso dell’adottante, dell’adottando, l’assenso dei genitori di quest’ultimo e del coniuge, nonché un accertamento del Tribunale diretto a verificare se l’adozione sia conveniente all’adottando.