Adozione in casi particolari


In questo caso il rapporto che si crea tra il minore e i genitori adottivi non si sostituisce, ma si aggiunge a quello che il bambino ha con i genitori biologici.
Questo tipo di adozione è consentita solo in ipotesi tassative:

  • quando il minore sia orfano di entrambi i genitori e l’adottante sia un parente entro il sesto grado, oppure, pur non essendo legato al minore da vincoli di parentela, abbia stabilito con quest’ultimo un rapporto stabile e duraturo, preesistente alla morte dei genitori;
  • quando l’adottante è il coniuge del genitore del minore;
  • quando sia impossibile l’affidamento preadottivo.

La legge 149/2001 ha apportato modifiche anche per l’adozione in casi particolari. La legge introduce, infatti, fra l’altro, la possibilità per i minori handicappati orfani di padre e madre di essere adottati anche senza l’accertamento dello stato di abbandono.