Gli assegni familiari spettano ad alcune categorie di lavoratori escluse dalla normativa dell’assegno per il nucleo familiare.
I REQUISITI
Il pagamento degli assegni è subordinato alla condizione che gli interessati vivano a carico del richiedente e che il nucleo familiare non superi determinati limiti di reddito.
Ne hanno diritto:
– i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, piccoli coltivatori diretti;
– i pensionati delle Gestioni Speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri).
Gli assegni spettano per i seguenti familiari:
Per avere diritto all’assegno i figli, i fratelli, le sorelle e i nipoti devono essere minori di 18 anni o inabili al lavoro, o studenti. In tal caso l’assegno spetta fino a 21 anni per gli studenti medi (di scuola media) e fino a 26 anni (ma nei limiti degli anni di studio previsti per il corso di laurea scelto) per gli studenti universitari.
Se invece il familiare è un apprendista, l’assegno spetta fino a 21 anni.
Per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri gli assegni spettano solo per i figli ed equiparati e per fratelli, sorelle e nipoti conviventi.
IL LIMITE DI REDDITO PERSONALE
Si considera a carico, e cioè economicamente non autosufficiente, il familiare che abbia redditi personali di qualsiasi natura non superiori ad un importo mensile determinato di anno in anno.
Per l’anno 2007 è fissato in Euro 614,22 per il coniuge e per ciascun figlio o equiparato.
In particolare
Il limite di reddito per i genitori a carico si applica solo ai piccoli coltivatori diretti.
Per le altre categorie di lavoratori autonomi, i limiti di reddito sono utili per stabilire alcuni benefici che riguardano i familiari che vivono a loro carico, come ad esempio, l’esenzione dal ticket sanitario. Tale limite per due genitori, nel 2007, è pari a Euro 1.074,88.
IL LIMITE DI REDDITO FAMILIARE
Per il riconoscimento delle prestazioni non basta però rientrare nei limiti di reddito personale indicato; occorre anche non superare il limite di reddito familiare.Il nucleo familiare composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato o, se separato, a carico, dai figli ed equiparati e da tutti gli altri soggetti a carico per i quali il richiedente ha diritto agli assegni familiari, non deve superare determinati limiti di reddito soggetti a rivalutazione annuale. (vedi tabelle).
Per la generalità dei soggetti ANNO 2007 Nucleo familiare Reddito familiare annuo oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento per il primo figlio e per il genitore a carico.
Reddito familiare annuo oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni.
* L’ipotesi riguarda il titolare maggiorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.
Per il vedovo/a, per il divorziato/a, per il separato/a legalmente, per l’abbandonato/a, per il celibe o per la nubile ANNO 2007 Nucleo familiare Reddito familiare annuo oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento per il primo figlio (+ 10%).
Reddito familiare annuo oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni (+ 10%).
* L’ipotesi riguarda il titolare minorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.
Per i soggetti nel cui nucleo sono comprese persone dichiarate totalmente inabili ANNO 2007 Nucleo familiare Reddito familiare annuo oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento per il primo figlio (+ 50%).
Reddito familiare annuo oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni (+ 50%).
* L’ipotesi riguarda il titolare minorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.
Per il vedovo/a, per il divorziato/a, per il separato/a legalmente, per l’abbandonato/a, per il celibe o nubile, nei cui nuclei familiari siano comprese persone dichiarate totalmente inabili ANNO 2007 Nucleo familiare Reddito familiare annuo oltre il quale
cessa la corresponsione
del trattamento per il primo figlio
(+ 60%) Reddito familiare annuo oltre il quale
cessa la corresponsione
di tutti gli assegni
(+ 60%)
* L’ipotesi riguarda il titolare minorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.
LA DOMANDA
L’interessato che intende chiedere tale prestazione deve presentare la domanda, su un apposito modulo in distribuzione presso tutte le Sedi dell’Inps, unendovi i documenti indicati nel modulo stesso.
L’IMPORTO
La misura mensile degli assegni familiari è di Euro 10,21 per ogni beneficiario.
Per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri (non pensionati) è di Euro 8,18 mensili per i figli ed equiparati e per fratelli, sorelle e nipoti conviventi. Gli assegni familiari vengono corrisposti direttamente dall’Inps.
IL RICORSO
Nel caso in cui la domanda sia respinta l’interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Provinciale dell’Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto.
Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:
– presentato agli sportelli della Sede dell’Inps che ha respinto la domanda;
– inviato alla Sede dell’Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
– presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.
Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili.