Assegno per il nucleo familiare


E’ una prestazione che è stata istituita per aiutare le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari siano composti da più persone e i cui redditi siano al di sotto delle fasce reddituali stabilite di anno in anno dalla legge. Dal 1° gennaio 1998 spetta anche ai lavoratori parasubordinati (collaboratori coordinati e continuativi e liberi professionisti iscritti alla gestione separata dell’Inps) a particolari condizioni.

A CHI SPETTA

  • ai lavoratori dipendenti in attività;
  • ai disoccupati indennizzati;
  • ai lavoratori cassintegrati;
  • ai lavoratori in mobilità e impiegati in lavori socialmente utili;
  • ai lavoratori assenti per malattia o maternità;
  • ai lavoratori richiamati alle armi;
  • ai lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali;
  • ai lavoratori dell’industria o marittimi in congedo matrimoniale;
  • alle persone assistite per tubercolosi;
  • ai pensionati ex lavoratori dipendenti;
  • ai caratisti imbarcati sulla nave da loro stessi armata, agli armatori e ai proprietari armatori;
  • ai soci di cooperative.

L’assegno per il nucleo familiare spetta anche ai lavoratori con contratto di part-time.

L’ASSEGNO AL CONIUGE
Dal 1° gennaio 2005 l’assegno per il nucleo familiare viene pagato direttamente al coniuge del lavoratore avente diritto, secondo quanto previsto dalla legge finanziaria 2005. La domanda per il pagamento separato deve essere presentata al datore di lavoro nel caso in cui la prestazione sia pagata da questi per conto dell’Inps, utilizzando il previsto modulo per la richiesta dell’assegno. Nei casi in cui il pagamento è effettuato direttamente dall’Inps (pensionati, lavoratori agricoli, parasubordinati, lavoratori domestici), la domanda deve essere presentata direttamente agli uffici dell’Istituto. I moduli sono disponibili presso tutti gli uffici o possono essere scaricati dalla sezione “Moduli” sul sito dell’Istituto INPS. Il pagamento dell’assegno sarà effettuato dal soggetto competente (il datore di lavoro per i pagamenti a conguaglio, l’Inps per i pagamenti diretti) secondo le modalità indicate dal richiedente. Perché sussista il diritto al pagamento disgiunto è necessario che il coniuge che lo richiede non percepisca a sua volta un assegno per il nucleo familiare, non sia lavoratore dipendente e non sia titolare di una pensione o prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente. Il diritto può essere esercitato anche dal coniuge dei lavoratori iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi.

I REQUISITI
Per il pagamento dell’assegno, è necessario che il reddito familiare non superi determinati limiti di reddito, stabiliti ogni anno dalla legge. Il reddito è costituito da quello del richiedente e di tutte le persone che compongono il nucleo familiare. Il reddito del nucleo familiare, da prendere in considerazione ai fini della concessione dell’assegno, è quello prodotto nell’anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno ed ha valore fino al 30 giugno dell’anno successivo.
Ad esempio, per il periodo dal 1° luglio 2006 – 30 giugno 2007, si deve considerare il reddito prodotto nel 2005.

Quali redditi si considerano
Ai fini del diritto all’assegno, si considera la somma dei redditi complessivi assoggettabili all’Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche) e dei redditi di qualsiasi natura, compresi – se superiori a ¬ 1.032,91 – quelli esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte.
I redditi da lavoro vanno considerati al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Quali redditi non si considerano

  • Le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
  • le pensioni di guerra;
  • le rendite Inail;
  • le indennità di accompagnamento agli inabili civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi non deambulanti;
  • le indennità ai ciechi parziali e ai sordi prelinguali;
  • le indennità di frequenza ai minori mutilati e agli invalidi civili;
  • gli assegni di superinvalidità sulle pensioni privilegiate dello Stato;
  • le indennità di accompagnamento ai pensionati di inabilità Inps;
  • le indennità di trasferta per la parte esclusa da Irpef;
  • i trattamenti di famiglia;
  • i trattamenti di fine rapporto o loro anticipazioni;
  • gli arretrati delle integrazioni salariali.

Almeno il 70%
L’assegno spetta solo se la somma dei redditi derivanti da lavoro dipendente, da pensione o da altre prestazioni conseguenti ad attività lavorativa dipendente (integrazioni salariali, disoccupazione ecc.) riferita al nucleo familiare nel suo complesso, ammonta almeno al 70% dell’intero reddito familiare.

PER QUALI PERSONE SPETTA

  • Per i componenti del nucleo familiare:
  • il richiedente l’assegno;
  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • i figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, affidati a norma di legge) e i nipoti viventi a carico di ascendente diretto di età inferiore ai 18 anni;
  • i figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
  • i fratelli, le sorelle ed i nipoti collaterali del richiedente minori di età o maggiorenni inabili, a condizione che siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano diritto alla pensione ai superstiti.
  • Tutte queste persone fanno parte del nucleo anche se:
    non sono conviventi con il richiedente (ad eccezione dei figli naturali, legalmente riconosciuti da entrambi i genitori e dei nipoti in linea diretta); non sono a carico del richiedente;
    non sono residenti in Italia (il familiare cittadino straniero ha diritto all’assegno se è cittadino della Comunità europea; se invece è cittadino extracomunitario di un Paese non convenzionato, ha diritto all’assegno solo se risiede in Italia).

L’assegno per il nucleo familiare può essere pagato anche quando il nucleo sia composto da una sola persona che sia titolare di pensione ai superstiti (orfano o coniuge), a condizione che sia minorenne o maggiorenne inabile.

LA DOMANDA
Per ottenere il pagamento dell’assegno l’interessato deve presentare domanda utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Inps.
Insieme alla domanda vanno presentati anche i documenti di volta in volta necessari, indicati nel modulo.
I moduli sono disponibili presso gli uffici dell’Inps e sul sito INPS nella sezione “moduli”.

La domanda va presentata:

  • al proprio datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente non agricola;
  • alla Sede dell’Inps, nel caso in cui il richiedente sia pensionato, disoccupato, operaio agricolo, addetto ai servizi domestici e familiari ecc. (cioè in tutti i casi in cui il pagamento è effettuato direttamente dall’Inps).

CHI PAGA L’ASSEGNO
Il datore di lavoro deve pagare l’assegno su richiesta diretta del lavoratore che dimostri di averne diritto. In alcuni casi però il datore di lavoro è tenuto a pagare solo se il lavoratore è stato preventivamente autorizzato dall’Inps. L’autorizzazione dell’Inps è richiesta per il pagamento dell’assegno alle seguenti persone: i figli di separati, di divorziati, i figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, i fratelli, le sorelle, i nipoti, i familiari inabili per i quali non sia già documentata l’invalidità al 100%, i familiari residenti all’estero.

Ai lavoratori
Ai lavoratori in attività l’assegno viene pagato dal datore di lavoro in occasione del pagamento della retribuzione. Il datore di lavoro chiede poi all’Inps il rimborso delle somme pagate. Per colf, operai agricoli dipendenti, disoccupati ecc., l’assegno viene pagato direttamente dall’Inps.

Ai pensionati
Ai pensionati l’assegno viene pagato direttamente dall’Inps insieme alla rata di pensione.

IL RICORSO
Nel caso in cui la domanda di assegno per il nucleo familiare venga respinta l’interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Provinciale dell’Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto.

Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:

  • presentato agli sportelli della Sede dell’Inps che ha respinto la domanda;
  • inviato alla Sede dell’Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
  • presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

Con la Finanziaria 2007 sono stati rideterminati i livelli di reddito e gli importi dell’assegno al nucleo familiare. Risulta parzialmente modificato il precedente sistema che, prevedendo un ampio intervallo fra i limiti di reddito, portava alla riduzione o alla perdita della prestazione in presenza di aumenti anche minimi del reddito familiare. Gli importi dell’assegno per le famiglie in cui sia presente, oltre ai genitori, almeno un minore e non vi siano componenti inabili, diminuiscono adesso gradualmente per ogni 100 euro di aumento del reddito.
Viene introdotto un assegno aggiuntivo per le famiglie monoparentali: fino a un massimo di 1.000 euro annui per i nuclei con almeno tre o quattro componenti, tra cui un figlio minore, oltre al genitore; fino ad un massimo di 1.550 euro per quelli con 5 componenti oltre il genitore.
Per le famiglie composte da più di 5 persone, oltre ai genitori, viene invece aumentato l’importo complessivo del 15%, oltre all’introduzione di un incremento di 660 euro per ogni componente oltre al quinto.
Per i nuclei familiari con almeno quattro figli (rientrano ora in tale tipologia i nuclei con figli di età inferiore ai 26 anni indipendentemente dal carico fiscale, dalla convivenza, dallo stato civile e dall’attività lavorativa) sono considerati per la determinazione dell’assegno anche i figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti.