Dichiarazione o denuncia di nascita

Corso Umberto I, 134 - Palazzo del Carmine, entrata da Piazza Garibaldi


La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, ovvero dal medico o dalle ostretiche o da altra persona che ha assistito il parto (in senso di figlio naturale la dichiarazione va resa dai genitori naturali).

Dove e quando richiederli:

  • entro 3 giorni dalla nascita presso la Direzione Sanitaria dell’Ospedale o della case di cura ove la stessa è avvenuta

oppure

  • entro 10 giorni dalla nascita presso l’Ufficio Stato Civile del Comune di nascita o del Comune di residenza della madre.

Non è più necessaria la presenza di testimoni.

Cosa occorre:

  • documento di identità valido;
  • attestazione di nascita rilasciata dall’Ospedale o luogo di cura ove la stessa è avvenuta.

Riconoscimento filiazione naturale:
Chi intende riconoscere un figlio naturale davanti all’ufficiale dello Stato Civile deve dimostrare che nulla osta al riconoscimento ai sensi di legge. E’ necessaria la presenza contemporanea di entrambi i genitori che intendono riconoscere il figlio.

Il riconoscimento del figlio naturale che non ha compiuto i sedici anni non può essere ricevuta dall’ufficiale dello Stato Civile in mancanza del consenso del genitore che lo ha riconosciuto per primo o della sentenza del Tribunale per i minorenni.

Estratti per riassunto, estratti per copie conformi e certificati:
Gli estratti degli atti di Stato Civile sono rilasciati per riassunto, riportando le indicazioni contenute nell’atto stesso.

Gli estratti degli atti di stato civile possono essere rilasciati dall’ufficiale dello Stato Civile per copia integrale soltanto qualora è fatta richiesta da chi vi ha interesse. Per alcuni casi di adozione o riconoscimento occorre l’autorizzazione del Tribunale per i minorenni.

I certificati di stato civile dovranno contenere le generalità delle persone e gli estremi dei relativi atti. I dati possono essere distinti anche dagli atti anagrafici.


Contatti:

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