I periodi per gravidanza e puerperio


Sono riconosciuti per i periodi relativi al congedo di maternità e congedo parentale.

Ai fini dell’accredito figurativo sono validi i periodi di:

  • astensione obbligatoria dal lavoro per un periodo di cinque mesi, due prima la data presunta del parto e tre dopo il parto (congedo di maternità).

La lavoratrice ha la facoltà di astenersi dal lavoro dal mese precedente la data presunta del parto e protrarre l’astensione obbligatoria nei quattro mesi successivi al parto. I giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto (in caso di parto prematuro) sono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria.

Astensione facoltativa (congedo parentale) per entrambi i genitori entro i primi otto anni di vita del bambino per un periodo massimo di dieci mesi.

Il diritto spetta alla madre lavoratrice dipendente per un periodo, anche frazionato, non superiore a sei mesi; spetta al padre lavoratore per sei mesi e può essere elevato a sette, sempre che si astenga dal lavoro per un periodo, anche frazionato, non inferiore a tre mesi. Comunque il periodo complessivo tra i due genitori non può superare gli undici mesi.

I genitori adottivi o affidatari hanno gli stessi diritti, dei genitori naturali, per quanto riguarda l’astensione facoltativa e le assenze dal lavoro per malattia del bambino. In questo caso le assenze possono essere esercitate nei primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia, quando al momento dell’adozione o dell’affidamento l’età del bambino è compresa tra i sei e i dodici anni.

Assenza dal lavoro per malattia del bambino fra i tre e gli otto anni di vita.

Se il bambino ha meno di tre anni non ci sono limiti di durata dell’assenza.

Se il bambino ha un’età compresa tra i tre e gli otto anni, l’assenza non può superare i cinque giorni l’anno per ciascun genitore.

Riposi orari per allattamento (due ore, per orario di lavoro superiore a sei ore, un’ora per orario inferiore a tale limite). La legge prevede il raddoppio delle ore di permesso in caso di parto plurimo e stabilisce che le ore aggiuntive possono essere fruite anche dal padre.

Permessi mensili (tre giorni al mese) per i genitori o per i familiari, anche non conviventi, che assistono con continuità ed in via esclusiva un portatore di handicap, parente o affine entro il terzo grado.

Permessi mensili (tre giorni al mese) per la madre lavoratrice o in alternativa il padre lavoratore, anche adottivi, di minore con handicap che abbia superato i tre anni di età a condizione che non sia ricoverato.

Assenza per congedo straordinario per l’assistenza di persone con grave handicap per la durata massima di due anni. Il congedo può essere chiesto dai genitori o, in caso di decesso di entrambi, dai fratelli o dalle sorelle del disabile.

L’accredito figurativo dei periodi di astensione facoltativa oltre i sei mesi e fra il terzo anno e l’ottavo anno di età del bambino, per i periodi di riposo per allattamento e per i periodi di assenza per malattia del bambino di età compresa tra i tre e gli otto anni, può essere integrato mediante riscatto o mediante autorizzazione ai versamenti volontari.

La legge riconosce alle lavoratrici madri – sulle sole pensioni liquidate con il sistema contributivo – i seguenti periodi di accredito figurativo:

  • per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età in ragione di centosettanta giorni per ciascun figlio;
  • per assenza dal lavoro per assistenza ai figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi, per la durata di 25 giorni complessivi l’anno per un massimo di 24 mesi.

In ogni caso – indipendentemente dal fatto che al momento della maternità la donna lavori o meno – spetta un anticipo della possibilità di accedere alla pensione nella misura di 4 mesi per ciascun figlio fino ad un massimo di 12 mesi.

I DOCUMENTI DA PRESENTARE

Per le lavoratrici non agricole per i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro prima e dopo il parto:

  • una dichiarazione del datore di lavoro con l’indicazione della durata effettiva dell’astensione obbligatoria e con l’indicazione della data presunta del parto nel certificato medico a suo tempo presentato dalla lavoratrice;
  • il certificato anagrafico con la data del parto oppure il certificato medico con la data dell’aborto;
  • la copia dell’eventuale provvedimento dell’Ispettorato del Lavoro che ha disposto ulteriori periodi di astensione obbligatoria prima del parto.

Per i periodi di astensione facoltativa dopo il parto, la lavoratrice deve presentare una dichiarazione del datore di lavoro attestante che l’assicurata ha fruito di astensione facoltativa dopo il parto, con l’indicazione della esatta durata dell’assenza.

Per le lavoratrici agricole per i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro prima e dopo il parto:

  • il certificato anagrafico con la data del parto oppure il certificato medico attestante la data dell’aborto;
  • la copia dell’eventuale provvedimento dell’Ispettorato del Lavoro che ha disposto ulteriori periodi di astensione obbligatoria prima del parto;
  • il certificato medico attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto a suo tempo rilasciato alla lavoratrice.

Per i periodi di astensione facoltativa dopo il parto: atto notorio o dichiarazione sostitutiva attestante gli esatti periodi di astensione facoltativa dopo il parto.

Tutte le lavoratrici devono presentare, in caso di malattia del bambino:

  • la dichiarazione del datore di lavoro attestante i periodi di assenza della lavoratrice;
  • il certificato medico specialista da cui risulti la malattia del bambino;
  • il certificato di nascita del bambino o dichiarazione sostitutiva.

LE CONDIZIONI

Ai fini dell’accredito figurativo, i periodi di astensione facoltativa dal lavoro devono collocarsi nell’ambito di un rapporto di lavoro assicurato.

I periodi di astensione obbligatoria (2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto) e facoltativa non richiedono, per l’accreditamento dei contributi figurativi, alcuna anzianità contributiva.

La lavoratrice ha diritto all’accredito figurativo anche se le viene corrisposta una retribuzione ridotta o non le viene corrisposta alcuna retribuzione.

I periodi di astensione obbligatoria verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro possono essere accreditati con contributi figurativi se la lavoratrice può far valere, all’atto della domanda, almeno 5 anni di contributi accreditati.

I periodi di astensione facoltativa verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro possono, invece, essere riscattati se la lavoratrice o il lavoratore, all’atto della domanda, hanno 5 anni di contributi accreditati.
Vedi:
riscatto dei periodi per assenza facoltativa per gravidanza, puerperio e assistenza disabili

COME SI OTTIENE L’ACCREDITO

I contributi figurativi sono accreditati dall’Inps a domanda dell’interessato.

Nell’ambito del rapporto di lavoro.

Al di fuori del rapporto di lavoro.

Alcune assenze non hanno la copertura contributiva ma l’interessato può chiedere all’Inps il riscatto del periodo.