La recente legislazione ha introdotto i seguenti punti:
il concetto di Solidarietà e Disponibilità all’Adozione, non più come “diritto” della coppia ad avere un figlio, bensì come “diritto” del minore ad essere rispettato nei suoi bisogni e desideri;
l’istituzione e la formazione permanente degli operatori che si occupano di adozioni;
l’iter dell’adozione nazionale e internazionale, reso più uniforme e professionale;
l’elenco ufficiale degli enti autorizzati, seguiti e aiutati nel loro compito;
l’istituzione della Commissione per le Adozioni Internazionali, che segue tutte le procedure finalizzate al rispetto dei diritti del minore adottato all’estero, confrontandosi anche con le autorità straniere.
A livello internazionale l’Italia è il terzo paese per numero di adozioni, dopo il Canada e la Francia. Oggi esistono in Italia sessantanove enti autorizzati alle procedure per l’adozione internazionale. E’ un numero rilevante! In Italia riesce ad adottare solo il 35% delle coppie che ne fanno richiesta.
Questa prima legge definiva la differenza tra l’affidamento familiare, l’adozione nazionale e internazionale, l’adozione speciale. Fissava le procedure per l’adozione nazionale e internazionale, stabilendo anche i limiti della differenza massima di età tra la coppia adottiva e il bambino adottato, che non poteva superare i quaranta anni.
Viene pubblicata la Convenzione dell’ONU a New York sui diritti del fanciullo. Enuncia il diritto alla libertà di espressione anche nel fanciullo, il quale passa così dall’essere considerato soltanto come oggetto da proteggere, a soggetto di diritti da rispettare, con il diritto anche ad esprimersi in ogni occasione che lo riguardi.
Convenzione dell’Aja. E’ un accordo che impegna gli Stati firmatari al rispetto della Convenzione dell’ONU. Entra nel merito dell’adozione internazionale, riguardo la cooperazione e il rispetto dei diritti dei fanciulli. Stabilisce che l’adozione internazionale avvenga solo dopo che le autorità dello Stato di origine del minore abbiano preso in considerazione i desideri e le opinioni espresse dal bambino. Stabilisce inoltre che il minore ha diritto prima di tutto ad essere adottato nel Paese d’origine. Solo dopo, se ciò è possibile, può essere adottato all’estero.
Ratifica in Italia la Convenzione dell’Aja. Viene quindi istituita la Commissione per le Adozioni Internazionali presieduta da un Giudice del Tribunale per i Minorenni e affida a questa Commissione il compito di supervisionare tutta la procedura per l’adozione internazionale, nel rispetto della Convenzione dell’Aja. Quindi la Commissione ha il compito di autorizzare all’adozione all’estero gli enti che ne fanno richiesta; stabilisce i compiti degli enti autorizzati; supporta la formazione e il lavoro degli operatori di questi enti, pubblica e aggiorna l’elenco degli enti.
Modifica la Legge n. 184/83 e inserisce il concetto che il giudice “deve” ascoltare il parere del bambino, non come fatto discrezionale, ma nel rispetto del diritto del minore. Amplia a quarantacinque anni la differenza di età tra i coniugi e il minore adottato e consente l’adozione anche alle coppie non ancora sposate che convivono stabilmente da oltre tre anni. Stabilisce la procedura in base alla quale la persona adottata, al compimento del venticinquesimo anno di età, può chiedere, rivolgendosi al Tribunale per i Minorenni del territorio di residenza, di poter conoscere la propria storia precedente l’adozione. C’è una sola condizione che esclude questa possibilità: che il bambino non sia stato riconosciuto alla nascita; ciò consente ai genitori naturali di mantenere l’anonimato per sempre.