E’ una prestazione che spetta alle madri cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno, residenti in Italia. L’assegno spetta, inoltre, alle cittadine extracomunitarie con lo status di rifugiate politiche, anche se non sono in possesso della carta di soggiorno.
Per l’anno 2009, il valore dell’ISE da non superare è pari ad Euro 32.222,66 annui con riferimento ai nuclei familiari composti da tre persone. Per nuclei familiari con diversa composizione o per i quali debbono applicarsi le maggiorazioni, tale somma è riparametrata secondo i criteri fissati dall’allegato A del decreto 452/2000 come modificato dal decreto 337/2001.
A partire dal 2 luglio 2000, spetta per ogni figlio nato (esempio: parto gemellare spettano due assegni), per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo.
I requisiti
L’assegno spetta alla donna che:
- non ha diritto ad alcuna indennità di maternità ad altro titolo (nel caso in cui fruisca di un’indennità di maternità di importo inferiore a quello dell’assegno del Comune può esserle riconosciuta la differenza);
- vive in un nucleo familiare che non ha redditi superiori a determinati tetti.
- – 299,53 euro (per complessivi 1.497,65 euro) per l’assegno di maternità per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008; in questo caso, il nuovo valore dell’indicatore della situazione economica (ISE) per i nuclei familiari composti da tre componenti è pari a 31.223,51 euro. Tale importo si riferisce agli assegni da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2008; per i procedimenti relativi agli anni precedenti continuano ad applicarsi, naturalmente, i valori previsti per i rispettivi anni di riferimento. L’assegno va chiesto al Comune di residenza, improrogabilmente entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione, e viene pagato dall’Inps
Chi può fare la richiesta:
- La madre, cittadina italiana residente o comunitaria o in possesso di carta di soggiorno
- La donna cittadina italiana residente che non abbia usufruito d’indennità di maternità o di trattamenti previdenziali di maternità
- La donna che riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento il minore che non ha superato i sei anni di età al momento dell’affidamento preadottivo o dell’adozione senza affidamento
Quando fare la richiesta:
Entro sei mesi dalla nascita del figlio – dalla data di ingresso del minore nella famiglia della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento. – per gli affidamenti e le adozioni internazionali, la maggiore età.
Dove andare:
La domanda per l’assegno di maternità si presenta presso il Comune di residenza, Settore Affari Sociali.
Cosa presentare
- modulo di domanda;
- la dichiarazione sostitutiva unica, valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate;
- Nella domanda bisogna dichiarare i requisiti che danno titolo alla concessione dell’assegno;
- di non essere beneficiario di trattamenti previdenziali di maternità per l’astensione obbligatoria a carico dell’INPS.
Altre Informazioni per ottenere l’assegno di maternità