Il calcolo della pensione


Il criterio di calcolo della pensione varia a seconda dell’anzianità contributiva maturata dal lavoratore al 31 dicembre 1995. Attualmente la pensione è calcolata con il sistema di calcolo contributivo ma continuano a convivere anche i sistemi retributivo e misto.

IL SISTEMA CONTRIBUTIVO

Si applica ai lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996.
Tale sistema di calcolo si basa su tutti i contributi versati durante l’intera vita assicurativa.

Ai fini del calcolo occorre:

  • individuare la retribuzione annua dei lavoratori dipendenti o i redditi conseguiti dai lavoratori autonomi o parasubordinati;
  • calcolare i contributi di ogni anno sulla base dell’aliquota del 33% per i dipendenti; 20% per gli autonomi; 23% per i parasubordinati non iscritti ad altra gestione pensionistica obbligatoria; 16% per i parasubordinati che sono già pensionati o sono iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria;
  • applicare al montante contributivo il coefficiente di trasformazione che varia in funzione dell’età del lavoratore, al momento della pensione, così come riportato nella tabella.

Età Coefficiente
57 = 4,720%
58 = 4,860%
59 = 5,006%
60 = 5,163%
61 = 5,334%
62 = 5,514%
63 = 5,706%
64 = 5,911%
65 = 6,136%

IL SISTEMA RETRIBUTIVO

Si applica ai lavoratori con almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995.
Secondo tale sistema, la pensione è rapportata alla media delle retribuzioni (o redditi per i lavoratori autonomi) degli ultimi anni lavorativi.
Si basa su tre elementi:

  • l’anzianità contributiva, è data dal totale dei contributi che il lavoratore può far valere al momento del pensionamento e che risultano accreditati sul suo conto assicurativo, siano essi obbligatori, volontari, figurativi, riscattati o ricongiunti;
  • la retribuzione/reddito pensionabile, è data dalla media delle retribuzioni o redditi percepiti negli ultimi anni di attività lavorativa, opportunamente rivalutate sulla base degli indici Istat fissati ogni anno;
  • l’aliquota di rendimento, è pari al 2% annuo della retribuzione/reddito percepiti entro il limite di 40.083 euro annui per poi decrescere per fasce di importo superiore. Ciò vuol dire che con 35 anni di anzianità contributiva la pensione è pari al 70% della retribuzione, con 40 anni è pari all’80%.

L’importo della pensione con il sistema retributivo si compone di due quote:

  • Quota A determinata sulla base dell’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992 e sulla media delle retribuzioni (o redditi per i lavoratori autonomi) dei 5 anni, o meglio, delle 260 settimane immediatamente precedenti la data di pensionamento;
  • Quota B determinata sulla base dell’anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993 alla data di decorrenza della pensione e sulla media delle retribuzioni/redditi degli ultimi 10 anni per i lavoratori dipendenti e 15 per gli autonomi.

IL SISTEMA MISTO

Si applica ai lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995.
In questo caso la pensione viene calcolata in parte secondo il sistema retributivo, per l’anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995, in parte con il sistema contributivo, per l’anzianità maturata dal 1° gennaio 1996. Se però si possiede un’anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 successivi al 1995, è possibile utilizzare l’opzione per avere la pensione calcolata esclusivamente con il sistema contributivo.
L’opzione non può essere esercitata da chi ha diritto al calcolo con il solo sistema retributivo.