Il cumulo pensione reddito


Il pensionato che lavora è sottoposto alla disciplina che regola il cumulo tra pensione e redditi da lavoro autonomo e dipendente.
Ecco una panoramica delle norme attualmente in vigore, secondo le tipologie di pensione.

L’ASSEGNO DI INVALIDITÀ

Per gli invalidi, la legge prevede un doppio taglio della pensione se dopo il pensionamento continuano a lavorare. La pensione si riduce del 25% se il reddito supera di quattro volte la pensione minima Inps (nel 2007 è di Euro 22.679,28) e del 50% se va oltre le cinque volte (Euro 28.349,10).
Se l’assegno ridotto resta comunque superiore al minimo Inps (Euro 436,14 nel 2007) può subire un secondo taglio. Ciò dipende dal numero dei contributi sulla base dei quali è stato calcolato:

  • con almeno 40 anni di contributi non c’è alcuna trattenuta aggiuntiva, perché in questo caso l’assegno è interamente cumulabile con il reddito da lavoro dipendente o autonomo, come previsto per le pensioni di vecchiaia e di anzianità;
  • con meno di 40 anni di contributi scatta la seconda trattenuta che varia a seconda che il reddito provenga da lavoro dipendente o autonomo.

Nel primo caso è pari al 50% della quota eccedente il minimo Inps (Euro 436,14 nel 2007). Nel secondo caso invece è pari al 30% e comunque non può essere superiore al 30% del reddito prodotto.

PENSIONE DI VECCHIAIA
I titolari di pensione di vecchiaia possono cumulare per intero l’importo della loro pensione con il reddito da lavoro sia esso autonomo o dipendente.

PENSIONE DI ANZIANITÀ
Per quanto riguarda i titolari di pensione di anzianità, la legge ha introdotto, dal 1° gennaio 2003, la possibilità di cumulo totale pensione/reddito per coloro che al momento del pensionamento avevano almeno 58 anni di età e 37 di contribuzione.

I pensionati, possono ottenere la totale cumulabilità della pensione di anzianità con i redditi da lavoro autonomo o dipendente anche nei seguenti casi:

  • se la pensione è stata liquidata sulla base di un’anzianità contributiva di almeno 40 anni;
  • se il titolare di pensione ha compiuto l’età richiesta per il pensionamento di vecchiaia (60 anni per le donne, 65 per gli uomini).

Ai fini del calcolo dei 40 anni di contributi si tiene conto di tutta la contribuzione versata, obbligatoria, da riscatto, volontaria, figurativa (servizio militare, malattia, cassa integrazione, mobilità ecc.) anche se successiva alla decorrenza della pensione, purché utilizzata nella liquidazione di supplementi di pensione.

Tutte le altre pensioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 2002 sono:

  • totalmente incumulabili con i redditi da lavoro dipendente;
  • parzialmente incumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 30% della quota eccedente il trattamento minimo (per il 2007 pari a ¬ 436,14), entro i limiti del 30% del reddito.

Fanno eccezione le pensioni che fruiscono di un trattamento più favorevole.

LA PENSIONE CALCOLATA CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO

PRIMA DI 63 ANNI

Con il lavoro dipendente si perde l’intera pensione Con il lavoro autonomo si mantiene la pensione minima più il 50% della quota eccedente.

DOPO 63 ANNI

Sia con l’attività autonoma sia con il lavoro dipendente si mantiene la pensione minima più il 50% della quota eccedente.