IL SINDACO
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ORDINA
ai sensi dell’art. 54, comma 4, D.Lgs, n. 267 del 18/8/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali):
➢ Gli operatori economici, turistici e culturali operanti nelle zone agricole nel territorio di Caltanissetta, nel programmare ed organizzare le proprie attività in esterni sono obbligati a consultare preventivamente l’Avviso Meteo-Idrogeologico e Idraulico valido per la zona “E” della Sicilia, pubblicato quotidianamente alle ore 16:00 circa sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale Protezione Civile
www.protezionecivilesicilia.it
avendo cura di programmare le proprie attività improntandole ai criteri di massima prudenza, specialmente in presenza di minori e/o persone gravate da fragilità, qualora sia stato dichiarato dalla Regione Siciliana il livello di allerta “Giallo”, ed a maggior ragione se sia stato dichiarato il livello di allerta “Arancione” od ancora “Rosso”, con eccezione per le sole attività improrogabili strettamente connesse alla conduzione aziendale svolte esclusivamente da operatori del settore e che non prevedono la presenza di terzi, fermi restando gli obblighi di prudenza, in particolare relativamente a quanto disposto al punto seguente;
➢ E’ vietato il transito pedonale e veicolare in qualunque traccia viaria realizzata in prossimità di impluvi, alvei torrentizi e/o fluviali, siano essi demaniali e non, ancorché tali tracce viarie, per le loro caratteristiche, non siano ricadenti nella disciplina prevista dal D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 contenente il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, qualora sia stato dichiarato dalla Regione Siciliana il livello di allerta “Giallo”, ed a maggior ragione se sia stato dichiarato il livello di allerta “Arancione” od ancora “Rosso”;
➢ I proprietari dei fondi agricoli adiacenti la rete ferroviaria sono tenuti a liberare i terreni da qualsivoglia opera o struttura o ostacolo al drenaggio delle acque meteoriche che scaricano dalla linea ferroviaria verso i terreni di proprietà, attenendosi pedissequamente alle norme contenute nel Titolo III del D.P.R. n. 753/1980;
➢ I proprietari dei fondi agricoli adiacenti le strade pubbliche o ad uso pubblico extraurbane, nella conduzione dei propri fondi agricoli dovranno adottare le seguenti cautele:
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In allegato l’Ordinanza integrale n° 36 del 05/10/2022