Si informa la cittadinanza che, fino a cessate emergenze organizzative del personale, il rilascio dei certificati anagrafici e di stato civile avviene esclusivamente secondo le modalità in seguito indicate:
1) accedendo al portale ANPR (Anagrafe Nazionale delle Persone Residenti) del Ministero del raggiungibile all’indirizzo https://www.anagrafenazionale.interno.it/servizi-al-cittadino/, utilizzando uno degli strumenti di identità digitale (SPID, CIE o CNS). Attraverso il portale ANPR è possibile scaricare online, gratuitamente e in maniera autonoma, per sé o per un componente della propria famiglia anagrafica, le sottoelencate 14 tipologie di certificati (nascita, stato di famiglia, residenza, matrimonio…),
– Anagrafico di nascita;
– Anagrafico di matrimonio;
– di Cittadinanza;
– di Esistenza in vita;
– di Residenza;
– di Residenza AIRE;
– di Stato civile;
– di Stato di famiglia;
– di Residenza in convivenza;
– di Stato di famiglia AIRE;
– di Stato di famiglia con rapporti di parentela;
– di Stato Libero;
– Anagrafico di Unione Civile;
– di Contratto di Convivenza.
I certificati digitali richiesti sul Portale ANPR sono esenti dai diritti di segreteria, ma non dell’imposta di bollo per la quale permangono le disposizioni contenute nel DPR n. 642/1972.
I certificati possono essere richiesti anche in forma contestuale e prima dell’emissione definitiva (che conterrà il QR-CODE ed il Sigillo elettronico qualificato del Ministero dell’Interno) occorre visualizzare l’anteprima al fine di controllare i dati esposti e infine è possibile scegliere di scaricarli e/o di riceverli all’indirizzo di posta digitato nel Profilo Utente.
2) inviando una richiesta di rilascio del certificato all’indirizzo mail: servizi.demografici@comune.caltanissetta.it, o pec: servizi.demografici@pec.comune.caltanissetta.it,
allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
La richiesta deve indicare l’uso per il quale il certificato è richiesto.
I certificati di stato civile sono sempre gratuiti e esenti dall’imposta di bollo. Quelli anagrafici sono soggetti al pagamento dell’imposta di bollo di €16,00 a certificato, tranne in casi particolari di esenzione legati all’uso che ne deve essere fatto o al tipo di soggetto che lo richiede.
L’ esenzione totale si applica solo se prevista da specifica norma di legge, la quale deve essere dichiarata dal richiedente ed indicata sul documento stesso.
Spetta al richiedente indicare l’uso per il quale la legge preve l’esenzione dell’imposta di bollo: ‘… é fatto obbligo al richiedente, al fine di godere del beneficio, di indicare espressamente l’uso al quale il documento é destinato‘ (risoluzione Agenzia delle entrate, Direzione regionale del Veneto, n.907-4767/2013, vedi anche risoluzione dell’Agenzia delle entrate delle Marche del 31/05/2012).
L’imposta di bollo deve essere assolta al momento dell’emissione del certificato o documento, e la marca da bollo apposta sul documento NON deve riportare una data successiva alla data di emissione del documento.
Pertanto i documenti per i quali non sia stata corrisposta l’imposta di bollo, o sia stata corrisposta in modo tardivo, devono, per il combinato disposto dagli artt. 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642/1972, essere inviati entro 30 giorni dal loro ricevimento all’Agenzia delle Entrate, per la regolarizzazione o l’applicazione delle sanzioni.
Chi non corrisponde in tutto o in parte l’imposta di bollo dovuta fin dall’origine, é soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa dal 100% al 500% dell’imposta o della maggiore imposta (art.25 del d.P.R. n.642/1972).
Il certificato verrà inviato, nel più breve tempo possibile, all’indirizzo di posta elettronica o pec del richiedente, salvo per i certificati di stato civile redatti manualmete, per i quali la consegna all’interessato, o ad altra persona munita di specifica delega sottoscritta e corredata di copia del documento del delegante, avverrà presso lo sportello adibito al rilascio delle carte di identità elettroniche.
Con l’entrata in vigore della Legge n. 183/2011, tutte le certificazioni anagrafiche sono valide ed utilizzabili esclusivamente nei rapporti privati. Per questo motivo ogni cittadino quando si rivolge ad una Pubblica amministrazione o a un Gestore di pubblico servizio, deve presentare una semplice e gratuita dichiarazione sostitutiva di certificazione o una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Per banche, bancoposta, assicurazioni private, non è prevista alcuna esenzione di imposta, e i documenti richiesti verranno rilasciati esclusivamente in bollo.
I certificati di esistenza in vita continuano ad essere rilasciati allo sportello, ma soltanto nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 8:30 alle ore 12:00 e dalle ore 15:30 alle ore 17:00 presso l’Ufficio autentiche di firma.