IL COMUNE ADERISCE ALLA “ROTTAMAZIONE” DI TRIBUTI A RUOLO


Come è noto entro il 31 gennaio, il Comune, con regolamento da adottare e comunicare entro tale data all’agente della riscossione, poteva decidere di non applicare lo stralcio parziale, per i carichi affidati dai Comuni agli agenti della riscossione di importo residuo fino a 1.000 euro, relativo all’annullamento automatico di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, interessi di mora e di sanzioni, rimanendo dovuti gli importi per capitale e per rimborso delle spese per procedure esecutive, oltre che per la notifica.

Per le contravvenzioni del Codice della strada, invece, vengono annullati solamente gli interessi e le spese delle procedure esecutive e della notifica.

Si trattava di una facoltà, e riguardava i debiti tributari fino a 1.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

Considerati i tempi previsti dalla legge per l’iscrizione a ruolo, nella migliore delle ipotesi, si sarebbe trattato di imposte e tasse relative al 2010. Con riferimento a tali importi la capacità di riscossione dimostrata dal concessionario della riscossione resta inferiore al 2%.

Per quanto detto, l’Amministrazione ha ritenuto che l’adesione potrà spingere i contribuenti a regolarizzare finalmente la propria posizione.