ORDINANZA – ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO IDRAULICO AL FINE DI ATTUARE PROCEDURE VOLTE ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO, INTERDIRE L’UTILIZZO DI SENTIERI RURALI IN PROSSIMITÀ DI CORSI D’ACQUA E PROVVEDERE ALLA MANUTENZIONE DEI TERRENI AGRICOLI PROSPICIENTI LE STRADE E LE FERROVIE

Ai sensi dell’art. 54, comma 4, D.Lgs, n. 267 del 18/8/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali):

➢ gli operatori economici, turistici, culturali e del settore dell’ospitalità e gli istituti scolastici ed universitari, nel programmare ed organizzare le proprie attività in esterni nelle zone agricole e rurali del territorio di Caltanissetta, sono obbligati a consultare preventivamente l’Avviso Meteo-Idrogeologico e Idraulico valido per la zona “E” della Sicilia, pubblicato quotidianamente alle ore 16:00 circa sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale Protezione Civile

www.protezionecivilesicilia.it

e sono tenuti a programmare le proprie attività improntandole ai criteri di massima prudenza, specialmente in presenza di minori e/o persone gravate da fragilità, già qualora sia stato dichiarato dalla Regione Siciliana il livello di allerta “Giallo”, ed a maggior ragione se sia stato dichiarato il livello di allerta “Arancione” od ancora “Rosso”, ed in tali circostanze non dovranno utilizzare strade rurali e camminamenti adiacenti o intersecanti impluvi, alvei torrentizi e/o fluviali, siano essi demaniali e non, ancorché tali direttrici viarie, per le loro caratteristiche, non siano ricadenti nella disciplina prevista dal D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 contenente il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;

➢ gli operatori economici conduttori di aziende agricole e zootecniche o impegnati in lavorazioni edili, accerteranno preventivamente le condizioni meteorologiche gravanti nella zona di attività, come indicato al punto precedente, ed adotteranno le necessarie cautele nel rispetto delle norme di sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs, n. 81/2008, specialmente per lo svolgimento delle attività in prossimità di impluvi e corsi d’acqua di qualsiasi natura;

➢ i proprietari dei fondi agricoli adiacenti la rete ferroviaria sono tenuti a liberare i terreni da qualsivoglia opera o struttura o ostacolo al drenaggio delle acque meteoriche che scaricano dalla linea ferroviaria verso i terreni di proprietà, attenendosi pedissequamente alle norme contenute nel Titolo III del D.P.R. n. 753/1980;

➢ i proprietari dei fondi agricoli adiacenti le strade pubbliche o ad uso pubblico extraurbane, nella conduzione dei propri fondi agricoli dovranno adottare le seguenti cautele:

• l’esecuzione dell’aratura dei rispettivi terreni nel verso parallelo alla sede stradale, in maniera da evitare lo spostamento verso valle delle zolle, per evitare aumenti di altezza
delle scarpate che possano favorire movimenti franosi e consequenziali sversamenti di fanghiglia nella carreggiata stradale nel periodo delle piogge;

• la costituzione di una fascia di rispetto (o capezzagna, o cavedagna) larga almeno 2,50 metri misurati a partire dal ciglio esterno della strada ovvero dal ciglio esterno della scarpata stradale a monte e dal piede della scarpata a valle;

• il mantenimento del marciapiede o la cunetta pulito da da fogliame, rami, pigne e residui di origine vegetale proveniente dagli alberi e siepi ricadenti nel proprio fondo e prospicienti la sede stradale;

• il taglio dei rami delle piante e delle siepi che si protendono oltre il confine stradale che risulta catastalmente, considerato che in caso di eventi piovosi intensi possono staccarsi e precipitare nella sede stradale, compromettendo la sicurezza del transito veicolare;

• la rimozione dalle strade per tutto il tratto scorrente lungo la proprietà o il fondo in uso dei materiali scivolati dai fondi privati, nonché la manutenzione e la conservazione in buono stato ed in perfetta efficienza gli sbocchi degli scoli e delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette stradali;

• La periodica manutenzione delle scarpate dei fondi laterali alle strade al fine di impedire il cedimento del terreno a valle con ingombro della sede stradale e delle canalette;

In allegato l’Ordinanza integrale

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