Autocertificazione

22 Novembre 2018

Autocertificazione – D.P.R. 445/2000 art. 46

Si tratta di dichiarazioni sottoscritte dall’interessato (purché maggiorenne) che sostituiscono definitivamente i certificati. La firma del dichiarante non deve essere autenticata e pertanto:

  • non sono soggette al pagamento di alcun tributo
  • non devono essere sottoscritte davanti all’impiegato cui si consegna l’atto

L’autocertificazione è valida solo se presentata ad Enti Pubblici e a gestori ed esercenti di pubblici servizi:

  • Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, comprese le scuole di ogni ordine e grado (Questure, Prefetture, Motorizzazione, etc.)
  • Comuni, Province, Regioni e loro consorzi
  • Enti pubblici, compresi quelli economici
  • Imprese esercenti servizi di pubblica utilità: ENEL, TELECOM, TEA, RAI, etc.

Gli Enti che ricevono l’autocertificazione hanno la facoltà di verificare la dichiarazione in essa contenuta. Chiunque dichiara o attesta il falso è punito con la reclusione fino a tre anni.
L’Autocertificazione deve essere accompagnata da una fotocopia di documento di riconoscimento.

Modulo (scaricabile)

Certificati che possono essere sostituiti dall’autocertificazione:

  • la data e il luogo di nascita
  • la residenza, la cittadinanza e lo stato di famiglia
  • il godimento dei diritti politici
  • lo stato civile
  • l’esistenza in vita
  • la nascita del figlio
  • il decesso del coniuge, dell’ascendente o del discendente
  • l’iscrizione in albi od elenchi tenuti dalla P.A.
  • titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica
  • situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare del tributo assolto; possesso e numero del codice fiscale e della partita iva e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria e inerente l’interessato
  • stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente o di casalinga
  • qualifica di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
  • tutte le posizioni relative all’adempimento degli obblighi militari
  • di non aver riportato condanne penali
  • qualità di vivenza a carico
  • tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri di stato civile.

Come fare:
Non occorre alcun modulo ed alcuna formalità. Si tratta solo di una semplice dichiarazione fatta dall’interessato.

NB:
Stranieri comunitari: si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani
Stranieri extracomunitari: se residenti in Italia possono utilizzare le autocertificazioni limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

Allegati