Autocertificazione – D.P.R. 445/2000 art. 46
Si tratta di dichiarazioni sottoscritte dall’interessato (purché maggiorenne) che sostituiscono definitivamente i certificati. La firma del dichiarante non deve essere autenticata e pertanto:
- non sono soggette al pagamento di alcun tributo
- non devono essere sottoscritte davanti all’impiegato cui si consegna l’atto
L’autocertificazione è valida solo se presentata ad Enti Pubblici e a gestori ed esercenti di pubblici servizi:
- Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, comprese le scuole di ogni ordine e grado (Questure, Prefetture, Motorizzazione, etc.)
- Comuni, Province, Regioni e loro consorzi
- Enti pubblici, compresi quelli economici
- Imprese esercenti servizi di pubblica utilità: ENEL, TELECOM, TEA, RAI, etc.
Gli Enti che ricevono l’autocertificazione hanno la facoltà di verificare la dichiarazione in essa contenuta. Chiunque dichiara o attesta il falso è punito con la reclusione fino a tre anni.
L’Autocertificazione deve essere accompagnata da una fotocopia di documento di riconoscimento.
Modulo (scaricabile)
Certificati che possono essere sostituiti dall’autocertificazione:
- la data e il luogo di nascita
- la residenza, la cittadinanza e lo stato di famiglia
- il godimento dei diritti politici
- lo stato civile
- l’esistenza in vita
- la nascita del figlio
- il decesso del coniuge, dell’ascendente o del discendente
- l’iscrizione in albi od elenchi tenuti dalla P.A.
- titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica
- situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare del tributo assolto; possesso e numero del codice fiscale e della partita iva e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria e inerente l’interessato
- stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente o di casalinga
- qualifica di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
- tutte le posizioni relative all’adempimento degli obblighi militari
- di non aver riportato condanne penali
- qualità di vivenza a carico
- tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri di stato civile.
Come fare:
Non occorre alcun modulo ed alcuna formalità. Si tratta solo di una semplice dichiarazione fatta dall’interessato.
NB:
Stranieri comunitari: si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani
Stranieri extracomunitari: se residenti in Italia possono utilizzare le autocertificazioni limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.