LA CARTA D’IDENTITÀ CARTACEA

Descrizione

L’articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70, recante “Prime disposizioni urgenti per l’economia”, ha introdotto nuove disposizioni in materia di rilascio di carta d’identità, modificando l’articolo 3 del TULPS, R.D. 773/1931. Alla luce delle nuove disposizioni è soppresso il limite di età minimo per il rilascio della carta d’identità, precedentemente fissato in quindici anni, ed è stabilita una validità temporale diversa di tale documento, a seconda dell’età.

La carta di identità è rilasciata ai cittadini fin dalla nascita.

Ha validità di:

  • 3 anni per i minori di anni 3
  • 5 anni per coloro che hanno una età compresa tra i 3 anni (compiuti) e i 18 anni (non ancora compiuti)
  • 10 anni per i maggiori di anni 18

e scade nel giorno del proprio compleanno.

La carta d’identità dovrà riportare la firma del titolare che abbia compiuto dodici anni, salvo i casi di impossibilità a sottoscrivere.

Per i cittadini italiani equivale al passaporto ai fini dell’espatrio negli Stati membri dell’Unione Europea e in quelli in cui vigono particolare accordi internazionali.

Per un elenco aggiornato dei paesi per i quali è sufficiente la carta d’identità, si consiglia la consultazione del sito Viaggiare Sicuri, a cura del Ministero degli Affari Esteri e dell’ACI:http://www.viaggiaresicuri.mae.aci.it/aciWeb/it/home.jsp

I cittadini stranieri residenti possono ottenere una carta d’identità che ha esclusivamente valore di documento di riconoscimento e non costituisce titolo per l’espatrio, la cui legittimità è legata alla validità del permesso/carta di soggiorno cui deve sempre essere accompagnata.
Non è previsto il rilascio della carta d’identità ai cittadini stranieri non residenti in Italia.

La carta di identità valida per l’espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni 14 puo’ riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. I nominativi saranno indicati sull’ultima facciata del documento di identità del minore e potranno anche essere aggiunti su un documento precedentemente rilasciato.
L’uso della carta d’identità ai fini dell’espatrio dei minori di anni quattordici è subordinato alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, in una dichiarazione rilasciata da chi puo’ dare l’assenso o l’autorizzazione, il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati. Tale dichiarazione è convalidata dalla Questura.

Postilla sulle carte rilasciate prima del 26 giugno 2008

A seguito delle novità introdotte dall’art. 31 del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, chi è già in possesso di una carta di identita’ deve verificare la data di scadenza stampata sul retro della carta di identità stessa.

  • se tale data è precedente il 26 giugno 2008, la carta di identità è in ogni caso scaduta e va rifatta. La nuova avrà scadenza decennale.
  • se tale data è il 26 giugno 2008 o una data successiva, la carta di identità è automaticamente prorogata di altri 5 anni a far data dalla scadenza stessa (per esempio la validità di una carta di identità con scadenza 30 giugno 2008 è prorogata fino al 30 giugno 2013). In questi casi sarà sufficiente presentarsi all’ufficio anagrafe per farsi apporre un timbro di proroga.

Primo rilascio

I cittadini residenti e gli italiani iscritti all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) devono presentarsi personalmente all’Ufficio Anagrafe muniti di valido documento di identità.
In casi eccezionali, la carta d’identità può anche essere rilasciata a persone non residenti dietro motivata richiesta. In questo caso però i tempi di consegna dipendono dal periodo occorrente per il rilascio del nulla-osta da parte del Comune di residenza.

Documentazione occorrente : cittadino maggiorenne

  • 3 fotografie recenti (come indicato nella voce Rinnovo)
  • un documento di riconoscimento valido o, in mancanza di questo, la presenza di due testimoni muniti di valido documento di riconoscimento.

Documentazione occorrente: cittadino minorenne (0 – 18 anni)

  • 3 fotografie recenti (come indicato nella voce Rinnovo)
  • un documento di riconoscimento valido o, in mancanza di questo, la presenza dei genitori o di due testimoni muniti di valido documento di riconoscimento.

Per la validità per l’espatrio per i cittadini italiani occorre, oltre alla presenza del minore, la presenza di entrambi i genitori muniti di un valido documento di identità per concedere l’assenso all’espatrio per il figlio.

Rinnovo

Può essere richiesto a decorrere dal 180° giorno precedente la scadenza.
E’ necessario presentarsi allo sportello dell’Anagrafe con i seguenti documenti:

  • le fotografie devono:
    • essere recenti – massimo 6 mesi;
    • avere una larghezza di 35-40mm;
    • inquadrare in primo piano viso e spalle (il viso deve occupare il 70-80% della foto);
    • essere a fuoco e nitide;
    • essere di alta qualità;
    • non avere macchie d’inchiostro o pieghe;
    • ritrarre la persona con lo sguardo diretto verso l’obiettivo;
    • mostrare il colorito naturale della persona;
    • avere un livello ottimale di luminosità e contrasto;
    • essere stampate su carta fotografica di qualità e ad alta risoluzione.

Le foto scattate con macchina digitale devono essere di alta qualità e a colori ed essere stampate su carta fotografica di alta qualità.

Le foto devono:

    • avere una colorazione neutra;
    • riprendere la persona con gli occhi aperti e chiaramente visibili e non coperti dai capelli;
    • riprendere la persona frontalmente, né di lato (stile ritratto) né inclinata, mostrando chiaramente entrambi i lati del viso;
    • essere su sfondo chiaro e a tinta unita;
    • essere riprese con luce uniforme e senza ombre, né riflessi né effetto occhi rossi.

Se la persona porta gli occhiali e/o un copricapo:

    • la fotografia deve mostrare chiaramente gli occhi senza riflessi sugli occhiali;
    • le lenti non devono essere colorate (se possibile, evitare le montature pesanti e indossare occhiali con montatura più leggera);
    • la montatura non deve coprire nessuna parte degli occhi;
    • non sono consentiti se non per motivi religiosi, ma devono essere chiaramente visibili i tratti del viso dalla punta del mento all’intera fronte ed entrambi i lati del viso.

Le foto devono:

    • mostrare soltanto la persona ritratta (senza schienale, giocattoli o altre persone visibili) mentre guarda l’obbiettivo con un’espressione neutra e la bocca chiusa.

La carta di identità scaduta o in scadenza;

se la carta d’identità che si restituisce non è più idonea all’identificazione della persona occorre un altro valido documento di riconoscimento. In mancanza è necessaria la presenza di due testimoni muniti di documento d’identità.

Smarrimento o furto

Occorre presentarsi allo sportello con la documentazione seguente:

  • 3 fotografie recenti(come indicato nella voce Rinnovo);
  • l’originale, più una fotocopia, della denuncia di smarrimento o furto resa all’autorità di pubblica sicurezza (Carabinieri o Polizia);
  • altro documento di riconoscimento valido per il rilascio (in mancanza occorre la presenza di due testimoni muniti di documento d’identità valido).

Deterioramento

E’ necessario presentarsi allo sportello con i documenti seguenti:

  • 3 fotografie
  • il documento deteriorato;
  • altro documento di riconoscimento. In mancanza occorre la presenza di due testimoni muniti di documento d’identità.

Servizio a domicilio per persone non deambulanti

Il cittadino che per gravi motivi è impossibilitato a presentarsi personalmente allo sportello può richiedere il servizio a domicilio.

Tempi di erogazione

Immediato salvo quanto previsto per i non residenti.

Contribuzione

II rilascio della carta d’identità è soggetto (in tutti i casi) al pagamento dei diritti comunali € 5,42. In caso di duplicato il costo è di € 10,59
Per duplicato si intende qualsiasi rilascio di nuova Carta di Identità prima dei 180 giorni precedenti la scadenza della vecchia.