Prevenzione incendi, un’ordinanza del Sindaco disciplina la manutenzione dei suoli agricoli e delle aree verdi

In vista dell’imminente stagione estiva e dell’aumento del rischio incendi, sono state emanate le relative regolamentazioni a tutela del cittadino e dell’incolumità pubblica

Data :

31 marzo 2025

Prevenzione incendi, un’ordinanza del Sindaco disciplina la manutenzione dei suoli agricoli e delle aree verdi
Municipium

Descrizione

Con Ordinanza del Sindaco n.12 del 28.03.2025 sono state emanate, in vista dell’approssimarsi della stagione estiva, una serie di disposizioni per ridurre il rischio di incendi e prevenire gravi pericoli per l’incolumità pubblica.

Entro il 15 maggio 2025, come prescritto anche dal Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio Ambiente n. 57/GAB. del 14/3/2025 che fissa alla stessa data l’avvio della campagna antincendio estiva per l’anno in corso, tutti i proprietari, possessori e conduttori di terreni, suoli, giardini ed aree verdi ovunque ubicati, sono tenuti a:

-    Mantenere queste aree sgombre da vegetazione secca e residui legnosi;

-    Provvedere al decespugliamento, alla ripulitura e messa a nudo dei soprassuoli;

-    Rimuovere i residui vegetali, sterpaglie, foglie secche tronchi, rami e materiali legnosi in genere, prodotti dai lavori in questione, nel rispetto della normativa vigente sullo smaltimento dei rifiuti.

È vietato, inoltre, abbandonare sul terreno materiale infiammabile, sostanze combustibili, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso e/o incandescente, nonché accendere fuochi non controllati.  

Per quanto riguarda la combustione di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e puliture in loco, è sempre vietata nelle seguenti aree del territorio:

•   All’interno delle perimetrazioni dell'abitato dell’abitato di Caltanissetta e del Villaggio Santa Barbara;
•   All’interno dei boschi e delle aree protette;
•   All’interno della fascia di rispetto dei boschi e delle aree protette di larghezza duecento metri misurata dai loro margini esterni;
•   All'interno della fascia di cinquanta metri dalla rete ferroviaria;


È  nella diretta responsabilità dei proprietari e dei conduttori dei terreni, nonché degli esecutori materiali degli interventi di combustione dei residui vegetali, programmare attentamente le attività di accensione e controllo dei fuochi ed effettuare la necessaria vigilanza durante le operazioni, adottando tutte le preventive precauzioni del caso per controllare i fuochi e limitare la possibilità che essi si estendano in maniera indesiderata o pericolosa.

A questo proposito, si segnalano i seguenti siti web istituzionali:

Dipartimento Protezione Civile nazionale: www.protezionecivile.gov.it


Dipartimento Regionale Protezione Civile: www.protezionecivilesicilia.it/it/


Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano: www.sias.regione.sicilia.it


Servizio Meteorologico Aeronautica Militare: www.meteoam.it

In caso di inosservanza della presente Ordinanza, nei confronti del contravventore saranno irrogate le sanzioni previste dall'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm ed ii., ovvero da € 250,00 ad € 500,00 ovvero, in misura ridotta, di € 50,00. 
L'erogazione delle sanzioni amministrative per l'inosservanza al presente provvedimento sarà a cura del Comando di Polizia Municipale.

Il cittadino è tenuto a segnalare gli incendi in corso, anche se nella fase iniziale, ai numeri 115 dei Vigili del Fuoco, 1515 del Corpo Forestale e 0934/74.0.00 - 0934/56.50.45 (fax 0934/21743) del Comando Polizia Municipale.


LEGGI L’ORDINANZA INTEGRALE

Municipium

Allegati

ordinanza_12 del 28-03-2025

Ultimo aggiornamento: 31 marzo 2025, 13:40

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