Descrizione
In occasione del turno del ballottaggio per l’elezione diretta del Sindaco, il Comune di Caltanissetta trasmette le informazioni utili ai componenti degli uffici di sezione.
Così come previsto dall’articolo 10 della l.r. n.7/92, per il II turno di votazione (Ballottaggio) la composizione degli uffici elettorali rimane immutata a quella costituita lo scorso 10 giugno 2024, fatte salve, ovviamente, le eventuali sostituzioni che si rendessero necessarie.
Il calendario delle attività preliminari e di costituzioni dei seggi è il seguente:
SABATO 22 GIUGNO 2024
Nelle ore pomeridiane, (15,30-16,00) consegna ai presidenti dei seggi elettorali, a cura dei Sindaci, del materiale occorrente per la votazione (art. 16, del T.U. approvato con D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3), nonché degli elenchi degli elettori degenti, dei detenuti che hanno ottenuto l’autorizzazione a votare nei luoghi di cura o di detenzione e degli elettori affetti da gravi infermità ammessi al voto domiciliare (art. 34 del T.U. approvato con D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3, artt. 8 e 9, legge 23 aprile 1976, n. 136; art. 1, l. r. 7 maggio 1977, n. 29; art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22 e ss. mm. ii.).
COSTITUZIONE SEGGI ELETTORALI E OPERAZIONI DI VOTO
ALLE ORE 6:00 DI DOMENICA 23 GIUGNO 2024: Costituzione dei seggi e operazioni preliminari alla votazione (art.31 del T.U. approvato con D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3).
Pertanto gli scrutatori e il Presidente dovranno presentarsi al seggio non oltre le ore 5,45 di domenica 23/06/2024
DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 23:00 DI DOMENICA 23 GIUGNO 2024: operazioni di votazione (art. 10 l. r. n. 7/92, Decreto legge 12 dicembre 2022, n. 190 convertito nella Legge 27 gennaio 2023, n.7 , art. 2 l. r. 10 luglio 2015, n. 12 ).
DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 15:00 DI LUNEDI' 24 GIUGNO 2024: operazioni di votazione (art. 10 l. r. n. 7/92, Decreto legge 12 dicembre 2022, n. 190 convertito nella Legge 27 gennaio 2023, n.7 , art. 2 l. r. 10 luglio 2015, n. 12 ).
Completate le attività e le operazioni di votazione e di riscontro dei dati e dei votanti, l’Ufficio elettorale di sezione procede allo scrutinio per l’elezione del sindaco(artt. 36, 43 e 48 del T.U. approvato con D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3, art. 10, primo comma, l. r. n. 7/92).
Al fine di agevolare il delicato compito dei Presidenti e dei componenti gli Uffici elettorali di sezione nello svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio, sono state predisposte le unite istruzioni, sulle quali si richiama la particolare attenzione di quanti sono investiti delle funzioni medesime.
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Ultimo aggiornamento: 21 giugno 2024, 12:26