Antenna RAI. TAR: legittimo il provvedimento comunale che non ha autorizzato la demolizione

Un vincolo della Soprintendenza dei Beni Culturali aveva portato il Comune di Caltanissetta a negare la SCIA alla demolizione

Data :

3 giugno 2024

Antenna RAI. TAR: legittimo il provvedimento comunale che non ha autorizzato la demolizione
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Il TAR Sicilia si è pronunciato in merito alla causa che ha visto coinvolta l’antenna RAI, infrastruttura che sovrasta la città di Caltanissetta e la sua eventuale demolizione.
Nella sentenza n. 1824/2024, pronunciata dai magistrati Francesco Bruno in qualità di presidente, Anna Pignataro Consigliere Estensore e Giulia La Malfa Referendario, è stato rigettato il ricorso n. 174 del 2022 presentato da Rai Way SPA contro l’assessorato regionale per i beni culturali e ambientali di Caltanissetta, rappresentato dall’avvocatura distrettuale dello Stato, e contro il Comune di Caltanissetta, difeso dall’avvocato Daniela Rita Sollima.

È stato, in sintesi, confermato il vincolo diretto fissato dalla Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali della Provincia nissena e, di conseguenza, ritenuta legittima l’azione portata avanti dal Comune di Caltanissetta che nel 2021 non aveva autorizzato la SCIA, dichiarazione amministrativa indispensabile per procedere all’avvio dei lavori per la demolizione.

L’impianto, di proprietà di Rai Way SPA, è stato  ritenuto particolarmente intriso di valore per un interesse culturale storico e artistico.

L’antenna, seppur non più in funzione, è descritta come “mezzo di radiodiffusione estesa, fino al 2003, a tutti i paesi del Mediterraneo e in parte dell’Africa e che resta in atto l’antenna più alta d’Italia” nonché di interesse etnoantropologico per “uno straordinario esempio del progresso delle radiocomunicazioni con valore di archeologia industriale. L’antenna Rai, in particolare, oltre a detenere il primato della torre strallata d’Italia è il segno distintivo che caratterizza lo Skyline della città di Caltanissetta tale da costituire un’espressione dell’identità storica e culturale della stessa”.

Nello specifico il ricorso per l’annullamento è stato avanzato contro il provvedimento della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Caltanissetta (prot.10149 del 25/11/2021) che aveva comunicato l’avvio del procedimento per la dichiarazione di interesse culturale dell’antenna a onde medie di Rai Way che si trova sulla collina S.Anna; contro il Comune di Caltanissetta (prot. N. 1435312 del 30/11/2021) che aveva adottato un provvedimento di sospensione dei lavori preparatorio di smontaggio dell’antenna a onde medie (SCIA n 9230 del 23/11/2019) e comunicazione dell’inefficacia (prot. N. 143653 del 25/11/2021); contro l’Assessorato Regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana (prot. N. 57982 del 23/11/2021).

L’antenna, a circa 70 anni dalla sua costruzione, richiede un intervento di manutenzione straordinaria che, però, da quanto sottolineato nella relazione tecnica richiamata nella sentenza “non appare abnorme o illogico né inficiato da intrinseca irrazionalità e contraddittorietà né da errori obiettivi”. Gli interventi conservativi, in virtù dell’art 32 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, possono essere imposti dalla Soprintendenza se reputati indispensabili fermo restando il rispetto delle garanzie anche procedimentali dettate a tutela dei proprietari dei beni interessati. 

Nel frattempo, secondo il parere del TAR, il provvedimento adottato dal Comune di Caltanissetta che non ha autorizzato l’avvio del procedimento per la demolizione è stato ritenuto legittimo.

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