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Acconto IMU 2025: versamenti da effettuare entro il 16 Giugno

Le aliquote rimangono invariate rispetto a quelle previste nell’anno precedente

Data :

4 giugno 2025

Acconto IMU 2025: versamenti da effettuare entro il 16 Giugno
Municipium

Descrizione

Il Comune di Caltanissetta ricorda alla cittadinanza che entro lunedì 16 giugno deve essere versato l’acconto IMU 2025.

Le aliquote rimangono invariate rispetto a quelle dello scorso anno.

In particolare:

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: 0,6%

Assimilazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019: SI

Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10): 0,1%

Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10): 1,06%

Terreni agricoli: Esenti ai sensi dell’art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160

Aree fabbricabili: 1,06%

Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D): 1,06%

 

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”.

 

N.B. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota fissata per la fattispecie personalizzata è necessario che le condizioni selezionate ricorrano cumulativamente

Ultimo aggiornamento: 4 giugno 2025, 11:10

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