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Dalla Coppa Nissena alla festa al Borgo Petilia: un’ordinanza vieta l’uso di bevande in vetro o lattine dall’11 al 13 settembre

Una misura di sicurezza in concomitanza della competizione sportiva “71^ Coppa Nissena” e della festa del SS. Crocifisso e S. Isidoro al Borgo Petilia

Data :

7 settembre 2026

Categorie:
Comune
Argomenti:
Associazioni
Dalla Coppa Nissena alla festa al Borgo Petilia: un’ordinanza vieta l’uso di bevande in vetro o lattine dall’11 al 13 settembre
Municipium

Descrizione

Il Comune di Caltanissetta informa la cittadinanza che, per motivi di sicurezza, dalle ore 15:00 dell’11 settembre alle ore 24:00 del 13 settembre 2026 in occasione dello svolgimento della manifestazione sportiva “71^ Coppa Nissena” e della festa del SS. Crocifisso e S. Isidoro al Borgo Petilia vigerà il divieto di somministrazione, vendita e consumo di bevande in contenitori di vetro o lattine.

Le aree interessate dall’ordinanza n. 22 del 07/09/2026 sono le seguenti:

  • nei giorni 11,12 e 13 settembre, dalle ore 15.00 alle ore 24.00, in occasione, dello spettacolo musicale del gruppo musicale “Parsifal, Tribute band ufficiale dei Pooh” e dello spettacolo condotto da Salvo La Rosa e Giuseppe Castiglia, in tutto il Borgo Petilia;
  • dalle ore 00.01 del 12 settembre 2026 alle ore 19.00 del 13 settembre 2026, il divieto di somministrazione, vendita e consumo di bevande in contenitori di vetro o lattine, in tutto il percorso interessato dalla gara automobilistica, che si svolgerà lungo la SS 122, da ponte Capodarso al villaggio Santa Barbara e in tutte le strade che in esso si immettono.

La somministrazione, vendita e consumo deve avvenire con l’uso di contenitori di plastica o di carta nei quali le bevande devono essere versate direttamente da parte di chi effettua la somministrazione o vendita o procede al consumo.

Per la vendita di bevande in contenitori di plastica è imposto l’obbligo, per l’esercente, di procedere preventivamente all’apertura dei tappi dei contenitori stessi.

Gli organizzatori e gli operatori economici interessati alla vendita di tali prodotti sono onerati, per tutta la durata dell’evento, all’attivazione di servizio di raccolta di eventuali contenitori in vetro o lattine presenti comunque nell’area.

Fermo restando l’applicazione delle eventuali sanzioni penali e amministrative previste dalle vigenti norme, la violazione della presente Ordinanza comporta:

- l’applicazione dì una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, ai sensi dell’art. 7bis del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;

- la sanzione accessoria della confisca amministrativa delle bevande in contenitori di vetro o lattine, ai sensi dell’articolo 20 della legge 24/11/1981, n. 689, previo sequestro cautelare ai sensi dell’art. 13 della citata legge.

Ultimo aggiornamento: 7 settembre 2026, 15:44

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