Si può votare con un documento d'identità scaduto?
Informazioni utili per votare in caso di documento scaduto
Ultima modifica 12 aprile 2024
Si può votare con un documento di identità scaduto?
Per votare alle elezioni i cittadini devono presentarsi al seggio non solo con la tessera elettorale, ma anche con un valido documento di riconoscimento. La tessera elettorale attesta la regolare iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del proprio comune di residenza. Essa contiene i dati anagrafici del titolare, il luogo di residenza, il numero e sede della sezione alla quale l’elettore è assegnato, il collegio e la circoscrizione di appartenenza in ciascun tipo di elezione, ed è valida per 18 elezioni.
Non è, però, l’unico documento che l’elettore deve portare con sé: è necessario presentare al seggio anche un documento d’identità in corso di validità.
Cosa succede se la carta d’identità dell’elettore è scaduta?
In vista delle elezioni amministrative ed europee del 08 e 09 giugno 2024 per molti cittadini potrebbe presentarsi questo problema: vediamo, quindi, cosa devono fare per poter votare in caso di carta d’identità scaduta. L’elettore che si presenta a votare deve essere, innanzitutto, identificato. L’identificazione può avvenire mediante presentazione della carta d’identità o di un altro documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione purché munito di fotografia: in tal caso, nell’apposita colonna della lista degli elettori della sezione devono essere indicati gli estremi del documento.
L’elettore, se è sprovvisto di altro documento di riconoscimento ed ha chiesto al proprio comune il rilascio della carta d’identità elettronica (Cie) può esibire la ricevuta della relativa richiesta, in quanto munita della fotografia e dei dati anagrafici del titolare nonché del numero della stessa Cie.
Nel corso delle prossime elezioni amministrative anche i cittadini in possesso di una carta d’identità scaduta potranno votare.
Secondo quanto disposto dal ministero dell’Interno, per l’identificazione degli elettori sono validi anche:
• le carte di identità e gli altri documenti di identificazione rilasciati dalla pubblica amministrazione, anche se scaduti, purché siano sotto ogni altro aspetto regolari e assicurino l’identificazione dell’elettore;
• le tessere di riconoscimento rilasciate dall’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia purché munite di fotografia e convalidate da un Comando militare;
• le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali purché munite di fotografia.
Tuutavia, ci sono due ulteriori modi attraverso i quali il presidente di seggio è tenuto ad accertare i dati anagrafici di un elettore:
• in mancanza di un idoneo documento, l’identificazione può avvenire per attestazione di uno dei componenti del seggio che conosca personalmente l’elettore;
• in mancanza di un idoneo documento e se nessuno dei componenti del seggio è in grado di accertare l’identità dell’elettore, l’identificazione può avvenire per attestazione di un altro elettore del comune. Quest’ultimo elettore deve essere personalmente conosciuto da uno dei componenti del seggio e deve essere stato ammesso a votare in base a un regolare documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione. L’attestazione a cui ci si riferisce avviene con l’apposizione della firma di colui che identifica nell’apposita colonna della lista sezionale.
Il presidente a questo punto è tenuto a:
• avvertire l’elettore che effettua l’identificazione che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall’art. 104 del T.U. n. 361/1957;
• far prendere nota, accanto alla firma dell’elettore che effettua l’identificazione, degli estremi del documento di riconoscimento di quest’ultimo;
• in caso di dubbi fra i componenti del seggio o fra i rappresentanti dei partiti o dei promotori, decide sull’accertamento dell’identità dell’elettore privo di documento, anche interrogandolo sulle sue esatte generalità.