Descrizione
a. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 0,6 per cento, detrazione euro 200;
b. fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0,1 per cento;
c. i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall’Imu, purché l’impresa costruttrice abbia effettuato la dichiarazione Imu, rispettando i termini previsti dalla legge;
d. fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 1,06 per cento;
e. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 1,06 per cento;
f. terreni agricoli: esenti ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n.984;
g. aree fabbricabili: aliquota pari al 1,06 per cento;
h. agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si detraggono, dall’aliquota ordinaria dell’ 1,06 per cento, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.
La Responsabile della P.O. Il Dirigente
Avv. Eleonora Dimauro Dott. Claudio Bennardo
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Ultimo aggiornamento: 21 dicembre 2023, 10:16