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Descrizione
Per effetto dell’art. 103, comma 2, del DL 18/2020, tutti i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni e gli atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, ad oggi fissata al 31 marzo 2022.
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Ultimo aggiornamento: 22 marzo 2024, 09:39